HOME  
ASSOCIAZIONE

AMICI DEL MUSEO PEPOLI

Trapani

 
amicimuseopepoli@live.it
 
 
      STATUTO


STATUTO

dell’Associazione ETS - “AMICI DEL MUSEO PEPOLI” O.d.V.

Art.1 – Costituzione e sede

Ecostituito un Ente culturale senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaistiche e di utilità sociale, denominato “Associazione Amici del Museo Pepoli – Organizzazione di volontariato” - in abbreviazione: ETS - “Associazione Amici del Museo Pepoli – O.d.V.”, regolamentata dal presente Statuto, nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e dalle relative norme di attuazione, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
Ha sede in Trapani, provvisoriamente presso il Museo Regionale “Agostino Pepoli” in via Conte Agostino Pepoli n. 180. L’eventuale variazione della sede sociale su tutto il territorio nazionale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli Organi e Uffici competenti.

Art. 2 – Scopi e durata dell’Associazione

L’Associazione si propone:
di esercitare in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento degli scopi sociali, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di svolgere le attività di cui all’art. 5 comma 1 lettera I) del D.Lgs. 117/17- CTS - che in via esemplificativa e non esaustiva si indicano in:
” Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica, del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”, e le attività di cui all’art.5 comma 1 lettera K) del CTS
“Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale”.
L’Associazione potrà esercitare attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generali di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, tenuto conto dell’insieme delle risorse anche volontarie e gratuite in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale, in applicazione all’art. 6 D.Lgs. 117/17, per le quali si propone di:
a) affiancare ed aiutare tutte le iniziative del Museo Regionale “Agostino Pepoli” rivolte alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, prestando la propria opera sia direttamente che indirettamente;
b) promuovere ed organizzare periodicamente incontri con personalità della cultura e dell’arte, di storia, visite guidate, conferenze ed ogni altra iniziativa finalizzata all’approfondimento e alla conoscenza del patrimonio artistico, collaborando e/o gestendo attività connesse ad esposizioni, rassegne e mostre;
c) promuovere e facilitare la diffusione e la conoscenza dei beni culturali, nonché fornire opportuna assistenza per eventuali pratiche relative a donazioni e depositi di opere d’arte e cimeli tendenti ad incrementare la collezione del Museo;
d) collaborare con il Museo Regionale “Agostino Pepoli” nei servizi di sorveglianza e di custodia, previ accordi sottoscritti con il Direttore protempore del Museo;
e) promuovere e svolgere iniziative di carattere editoriale e pubblicistico avvalendosi di ogni forma di comunicazione, volta a valorizzare e diffondere ad ampio raggio la conoscenza del Museo Pepoli e ad ogni altra iniziativa ad esso collegata;
f) promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico del Museo Regionale “Agostino Pepoli”, di altri musei e beni culturali del territorio.
g) organizzare corsi di formazione per restauratori, operatori museali e guide specializzate.
L’ Associazione, può aderire a federazioni di organizzazioni operanti nello stesso settore presenti sul territorio nazionale, con finalità similari al proprio oggetto sociale.
L’Associazione può stipulare contratti e operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore e potrà avvalersi, per le proprie attività istituzionali e connesse, anche della prestazione d’ opera di terzi non associati.
Nel caso di stipula di atti traslativi della proprietà immobiliare l’Associazione (ETS) intende avvalersi dell’art. 82 comma 4 del D.Lgs. 117/17.
Quanto previsto nel presente articolo potrà essere svolto sia in Italia che all’estero, ponendo particolare attenzione agli scambi culturali.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – Soci

Ammissione, diritti, doveri e qualità di volontario

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, Enti pubblici o privati, Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni con o senza personalità giuridica che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, impegnandosi a realizzarle.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Onorari.
- Sono Soci Fondatori quanti abbiano partecipato alla costituzione dell’Organizzazione.

- Sono Soci Ordinari le persone fisiche nonché le Associazioni e/o Organizzazioni con o senza personalità giuridica che partecipano fattivamente alle attività istituzionali, avendone prodotto formale richiesta ed ammessi dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo ha facoltà di stabilire quote associative ridotte per gli studenti.
Coloro i quali sostengono in modo continuativo l’opera dell’Associazione con una concreta e fattiva collaborazione, possono essere qualificati soci Sostenitori, identificati dal Consiglio Direttivo con nomina ratificata nella prima assemblea utile dei soci, e potranno essere dispensati dal pagamento delle quote associative con espressa delibera del Consiglio Direttivo stesso.
- Sono Soci Onorari le persone fisiche che, per qualità personali o per le cariche pubbliche ricoperte, offrono un’alta rappresentatività in ambito sociale. La qualifica di Socio Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo e ratificata nella prima assemblea utile dei soci e possono essere dispensati dal pagamento delle quote associative con espressa delibera del Consiglio Direttivo.

Ammissione.

L’ammissione alla qualità di socio è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 117/17; la deliberazione comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati, se rigettata dovrà essere motivata e comunicata agli interessati ai sensi del comma 2 del citato art. 23, i quali potranno proporre istanza di riesame all’assemblea o ad altro organo eletto dalla medesima, nei termini e con le modalità previste dal comma 3 dell’art. 23.
L’ammissione a socio, indipendentemente dalla sua qualifica, è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso spettante.
Tutti i soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzarne le strutture, senza modificarne la naturale destinazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo regolamentato dal presente statuto e dall’eventuale regolamento interno se istituito. E’ espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile, così come eventuali contributi associativi, in qualunque forma erogata in favore dell’Associazione.
L’Associazione può dotarsi di un regolamento interno.
Diritti e doveri degli associati e diritto di voto.
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi sociali e di esserne eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento, prendendo visione del rendiconto economico - finanziario, esaminando i libri sociali e consultando i verbali per quanto disposto dall’art. 15 comma 3 del CTS;

- votare in Assemblea, in osservanza alle disposizioni del successivo art. 7 del presente Statuto, purché a norma con l’art. 24 comma 1 del CTS ed in regola con le quote sociali.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
I soci dell’Associazione hanno il dovere di:
- Rispettare integralmente il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno se istituito;

- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Versare la quota associativa secondo quanto stabilito dai regolamenti e delle delibere interne.
Qualità di volontario.
Per quanto previsto dall’art. 17 del CTS, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro lavoro retribuito con l’Associazione, fatte salve le disposizioni in merito al rimborso delle spese certificate e/o documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione stessa.

Art. 4 – Perdita della qualifica di socio

Si perde la qualità di socio:
a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto giuridico dalla ratifica della delibera consiliare e con effetto economico dall’anno successivo alla comunicazione stessa;
b) per decesso del socio;
c) per esclusione, deliberata con decisione del Consiglio Direttivo, nel caso di comportamento lesivo della dignità e degli scopi sociali dell’Associazione, ovvero quando contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto. Fatte salve le condizioni di appello all’Assemblea;
d) per morosità della quota associativa annuale;
e) per ogni altra causa prevista per legge.

Art. 5 Patrimonio Sociale

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 117/17- CTS, il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Per quanto sopra espresso, le Entrate sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

E’ fatto divieto della distribuzione anche indiretta del patrimonio utile, avanzi di gestione, fondi e riserve, per quanto previsto dall’art. 8 comma 2 del CTS.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo.
c) Organo di controllo, quale il Collegio Sindacale o i Revisori dei Conti, quest’ultimo anche in forma uninominale.

Art. 7 – Assemblea

L’Assemblea, regolarmente costituita dai soci di cui all’art.3, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, che prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le competenze inderogabili dell’Assemblea fanno capo all’art. 25 del D.lgs. 117/17- CTS.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
I Soci dell’Associazione partecipano alle assemblee con pieno diritto di voto.
E’ ammesso il voto per delega, per la quale ogni socio non può esserne portatore di più di una.

L’assemblea è convocata dal Presidente quando ritenuta opportuna e/o necessaria e, obbligatoriamente entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale precedente per relazionare e deliberare sul relativo bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
L’assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta – con l’indicazione degli argomenti da trattare – da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 8 – Convocazione e quorum

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante comunicazioni scritte recapitate ai soci a mezzo posta e-mail, annotata sul libro soci, almeno otto giorni prima della data della riunione; la comunicazione dovrà indicare la data dell’eventuale seconda convocazione, che può avvenire lo stesso giorno a distanza di almeno un’ora dalla prima. La convocazione deve contenere l’Ordine del giorno ed il luogo ove si terrà la riunione.
Per la validità delle riunioni, siano esse ordinarie che straordinarie, è necessaria per la prima convocazione la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci aventi diritto al voto, deliberando col voto favorevole della medesima maggioranza (50% +1 voto) dei presenti.
In seconda convocazione, sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano validamente con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno dei presenti, eccezione fatta per quanto previsto dall’art.13 del presente statuto.
Le Assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal più anziano dei Consiglieri.

Art. 9 – Presidente dell’Associazione

Il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione vengono eletti a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti nella riunione auto convocata subito dopo l’elezione del Consiglio.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione in tutti i rapporti con i terzi.
Il Vicepresidente sostituirà il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri secondo quanto deliberato dall’Assemblea all’atto della sua elezione, a norma dell’art. 26 co.1 e 2 del D.lgs. 117/17- CTS.
Oltre ai Consiglieri eletti dall’Assemblea, si aggiungerà sempre ai Consiglieri eletti, con medesimi diritti e doveri, il Direttore del Museo Regionale “Agostino Pepoli”.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per la durata di quattro anni e potranno essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 26 comma 7 del D.lgs. 117/17- CTS, e specificatamente il Presidente è investito di tutti i più estesi poteri per la determinazione e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e per l’esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano ritenute attinenti allo scopo dell’Associazione. Tutte le attività volte a promuovere l’immagine del Museo Regionale “Agostino Pepoli” e/o da realizzarsi nella struttura museale, dovranno essere sottoposte all’approvazione del Direttore del Museo, nella sua qualità.
Per tali scopi il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione dei Soci e/o di persone esterne all’Associazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3-4-5 del CTS, relativamente ai seguenti argomenti ed attività:
- Costituzione di particolari gruppi di lavoro per l’assistenza o la consulenza alle donazioni o di lasciti al Museo Pepoli, attività editoriale, convegni di studio e di promozione attinenti all’oggetto sociale, consulenze specifiche per modifiche statutarie, suggerimenti per l’attività dell’Associazione, da sottoporre al giudizio dell’Assemblea, partecipazione ad Enti, Comitati, Associazioni aventi scopo di incrementare l’attività del Museo Regionale “ Agostino Pepoli”.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche per il tramite del Segretario, con preavviso di cinque giorni, anche per fax o per e-mail; la seduta sarà valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; nei casi urgenti è consentita la convocazione con preavviso di 24 ore; in ogni caso l’adunanza è valida, anche senza preavviso, con la presenza di tutti i Consiglieri.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.
In caso di interruzione del mandato prima della scadenza naturale, il Consigliere uscente viene sostituito dal primo dei non eletti in sede di originaria nomina fino alla scadenza del suo mandato, fatta salva la ratifica nella prima assemblea utile dei soci.

Art. 11 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli stessi componenti; è ammessa – in caso di impossibilità di tutti i componenti – la nomina di un socio non facente parte del Consiglio.
In ogni caso il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio; se a tale carica è stato nominato un semplice socio, non avrà diritto al voto.
Il Segretario, su disposizione del Presidente, provvede alla convocazione del Consiglio ed eventualmente di gruppi di lavoro, cura l’esecuzione delle deliberazioni ed ha la responsabilità organizzativa dell’Associazione, svolgendo anche gli atti di contabilità delle entrate e dei pagamenti eseguiti per l’attività dell’Associazione stessa.

Art. 12 – Mezzi di funzionamento
Rendiconto e Bilancio

L’Associazione trae i suoi mezzi di funzionamento dalle quote annuali dei soci, dalle contribuzioni e dalle elargizioni, donazioni, offerte ed eventuali lasciti, nonché da qualsiasi altra contribuzione a suo vantaggio.
L’Anno sociale inizia con il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno, nella prima Assemblea dell’anno, il Consiglio Direttivo presenterà, in aggiunta a quanto previsto all’art.7 del presente statuto, uno specifico rendiconto complessivo della gestione sociale, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea medesima, quanto sopra in osservanza alle disposizioni dell’art. 13 comma 1 e 2 del D.lgs. 117/17 del CTS.
Le somme versate, siano esse per la quota sociale annuale d’adesione all’associazione, siano esse per le quote straordinarie, rappresentano un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio che non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun modo rimborsabili o trasmissibili. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 14 comma 1 e 2 del CTS al superamento dei soggetti limiti
Il rendiconto economico e finanziario dell’associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività direttamente connessa, deve contenere una sintesi descrittiva dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
L’Organo di amministrazione, per quanto previsto dall’art. 13 del CTS, documenta in apposita relazione, ovvero in un’annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa, il carattere strumentale delle attività di cui all’art. 6 del CTS.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale, l’associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Tutte le cariche sociali dell’Associazione, compresa quella di Segretario, saranno svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente anticipate e documentate dai Consiglieri o delegati, spese che dovranno essere supportate da fatture, ricevute o documenti equivalenti.

Art. 13 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione ai sensi dell’art. 2368 c.c. e seguenti, ovvero in seconda convocazione ai sensi dell’art. 2369 comma 5, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

Art. 14 – Destinazione del patrimonio

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non è divisibile fra gli associati, ma devoluto ad altre organizzazioni di utilità sociale che operano con analogo scopo sociale sul territorio locale od in alternativa destinato a scopo di tipo benefico.
Si rendono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui all’art 8 del D.Lgs. 117/17- CTS

Art. 15 - Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominare da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Gli arbitri decidono entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 03/07/2017, n. 117

    Letto, confermato e sottoscritto in Trapani dall’Assemblea dei Soci del 22 maggio 2019.
Il presente atto viene redatto in forma privata tra i comparenti che ne accettano i contenuti e, contestualmente, dichiarano di avvalersi delle disposizioni in materia di Associazioni senza scopo di lucro, nonché delle Organizzazioni di volontariato previste dal Codice che regolamenta gli Enti del Terzo Settore, quale ente non economico senza personalità giuridica, esentate dalla forma pubblica. Viene redatto in duplice originale per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente di Trapani e posto agli atti dell’Associazione.

Atto esente dall’imposta di bollo e di registro, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 117/17 e D.Lgs. 105/2018, che si compone di 14 facciate fin qui dattiloscritte.