STATUTO
dell’Associazione
ETS - “AMICI DEL MUSEO PEPOLI” O.d.V.
Art.1
– Costituzione e sede
E’
costituito un Ente culturale senza scopo di lucro, con
finalità civiche, solidaistiche e di utilità sociale,
denominato “Associazione Amici del Museo Pepoli –
Organizzazione di volontariato” - in abbreviazione: ETS -
“Associazione Amici del Museo Pepoli – O.d.V.”,
regolamentata dal presente Statuto, nei limiti del D. Lgs. 3
luglio 2017 n.117 e dalle relative norme di attuazione, la quale
assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta,
apartitica e aconfessionale.
Ha
sede in Trapani, provvisoriamente presso il Museo Regionale
“Agostino Pepoli” in via Conte Agostino Pepoli n. 180.
L’eventuale variazione della sede sociale su tutto il
territorio nazionale potrà essere deliberata dal Consiglio
Direttivo e non comporterà modifica statutaria ma l’obbligo
di comunicazione agli Organi e Uffici competenti.
Art.
2 – Scopi e durata dell’Associazione
L’Associazione
si propone:
di
esercitare in via principale una o più attività di interesse
generale per il perseguimento degli scopi sociali, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, proponendosi di svolgere le attività di cui all’art.
5 comma 1 lettera I) del D.Lgs. 117/17- CTS - che in via
esemplificativa e non esaustiva si indicano in:
”
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica, del volontariato e delle attività di interesse
generale di
cui
al presente articolo”,
e
le attività di cui all’art.5 comma 1 lettera K) del CTS
“Organizzazione
e gestione di attività turistiche di interesse sociale e
culturale”.
L’Associazione
potrà esercitare attività secondarie e strumentali alle
attività di interesse generali di cui all’art. 5 del Decreto
Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, tenuto conto dell’insieme
delle risorse anche volontarie e gratuite in tali attività in
rapporto all’insieme delle risorse impiegate nelle attività
di interesse generale, in applicazione all’art. 6 D.Lgs.
117/17, per le quali si propone di:
a)
affiancare ed aiutare tutte le iniziative del Museo Regionale
“Agostino Pepoli” rivolte alla valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale, prestando la propria opera sia
direttamente che indirettamente;
b)
promuovere ed organizzare periodicamente incontri con personalità
della cultura e dell’arte, di storia, visite guidate,
conferenze ed ogni altra iniziativa finalizzata
all’approfondimento e alla conoscenza del patrimonio
artistico, collaborando e/o gestendo attività connesse ad
esposizioni, rassegne e mostre;
c)
promuovere e facilitare la diffusione e la conoscenza dei beni
culturali, nonché fornire opportuna assistenza per eventuali
pratiche relative a donazioni e depositi di opere d’arte e
cimeli tendenti ad incrementare la collezione del Museo;
d)
collaborare con il Museo Regionale “Agostino Pepoli” nei
servizi di sorveglianza e di custodia, previ accordi
sottoscritti con il Direttore protempore del Museo;
e)
promuovere e svolgere iniziative di carattere editoriale e
pubblicistico avvalendosi di ogni forma di comunicazione, volta
a valorizzare e diffondere ad
ampio
raggio la conoscenza del Museo Pepoli e ad ogni altra iniziativa
ad esso collegata;
f)
promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
storico ed artistico del Museo Regionale “Agostino Pepoli”,
di altri musei e beni culturali del territorio.
g)
organizzare corsi di formazione per restauratori, operatori
museali e guide specializzate.
L’
Associazione, può aderire a federazioni di organizzazioni
operanti nello stesso settore presenti sul territorio nazionale,
con finalità similari al proprio oggetto sociale.
L’Associazione
può stipulare contratti e operazioni o atti di natura
immobiliare, mobiliare e finanziaria in ottemperanza alle
disposizioni di legge in vigore e potrà avvalersi, per le
proprie attività istituzionali e connesse, anche della
prestazione d’ opera di terzi non associati.
Nel
caso di stipula di atti traslativi della proprietà immobiliare
l’Associazione (ETS) intende avvalersi dell’art. 82 comma 4
del D.Lgs. 117/17.
Quanto
previsto nel presente articolo potrà essere svolto sia in
Italia che all’estero, ponendo particolare attenzione agli
scambi culturali.
La
durata dell’Associazione è illimitata.
Art.
3 – Soci
Ammissione,
diritti, doveri e qualità di volontario
Sono
soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, Enti pubblici
o privati, Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni con o
senza personalità giuridica che ne condividono le finalità e,
mosse da spirito di solidarietà, impegnandosi a realizzarle.
I
soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a)
Soci Fondatori;
b)
Soci Ordinari;
c)
Soci Onorari.
-
Sono Soci Fondatori quanti
abbiano partecipato alla costituzione dell’Organizzazione.
-
Sono Soci Ordinari le
persone fisiche nonché le Associazioni e/o Organizzazioni con
o senza personalità giuridica che partecipano fattivamente alle
attività istituzionali, avendone prodotto formale richiesta ed
ammessi dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo ha facoltà di
stabilire quote associative ridotte per gli studenti.
Coloro
i quali sostengono in modo continuativo l’opera
dell’Associazione con una concreta e fattiva collaborazione,
possono essere qualificati soci Sostenitori,
identificati dal Consiglio Direttivo con nomina
ratificata nella prima assemblea utile dei soci, e potranno
essere dispensati dal pagamento delle quote associative con
espressa delibera del Consiglio Direttivo stesso.
-
Sono Soci Onorari le
persone fisiche che, per qualità personali o per le cariche
pubbliche ricoperte, offrono un’alta rappresentatività in
ambito sociale. La qualifica di Socio Onorario viene conferita
dal Consiglio Direttivo e ratificata nella prima assemblea utile
dei soci e possono essere dispensati dal pagamento delle quote
associative con espressa delibera del Consiglio Direttivo.
Ammissione.
L’ammissione
alla qualità di socio è deliberata dall’organo di
amministrazione su domanda dell’interessato, ai sensi
dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 117/17; la deliberazione
comunicata all’interessato e annotata nel libro degli
associati, se
rigettata dovrà essere motivata e comunicata agli interessati
ai sensi del comma 2 del citato art. 23, i quali potranno
proporre istanza di riesame all’assemblea o ad altro organo
eletto dalla medesima, nei termini e con le modalità previste
dal comma 3 dell’art. 23.
L’ammissione
a socio, indipendentemente dalla sua qualifica, è a tempo
indeterminato, fermo restando il diritto di recesso spettante.
Tutti
i soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di
utilizzarne le strutture, senza modificarne la naturale
destinazione.
Tra
i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
regolamentato dal presente statuto e dall’eventuale
regolamento interno se istituito. E’ espressamente esclusa
ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.
La
quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile, così come
eventuali contributi associativi, in qualunque forma erogata in
favore dell’Associazione.
L’Associazione
può dotarsi di un regolamento interno.
Diritti
e doveri degli associati e diritto di voto.
I
soci dell’Associazione hanno il diritto di:
-
Eleggere gli organi sociali e di esserne eletti negli stessi;
-
Essere informati sulle attività dell’Associazione e
controllarne l’andamento, prendendo visione del rendiconto
economico - finanziario, esaminando i libri sociali e consultando
i verbali per quanto disposto dall’art. 15 comma 3 del CTS;
-
votare in Assemblea, in osservanza alle disposizioni del
successivo art. 7 del presente Statuto, purché a norma con
l’art. 24 comma 1 del CTS ed in regola con le quote sociali.
Ciascun
associato ha diritto ad un voto.
I
soci dell’Associazione hanno il dovere di:
-
Rispettare integralmente il presente Statuto e l’eventuale
regolamento interno se istituito;
-
Svolgere la propria attività in favore della comunità e del
bene comune in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
-
Versare la quota associativa secondo quanto stabilito dai
regolamenti e delle delibere interne.
Qualità
di volontario.
Per
quanto previsto dall’art. 17 del CTS, la qualità di
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e/o autonomo e con ogni altro lavoro retribuito con
l’Associazione, fatte salve le disposizioni in merito al rimborso delle spese certificate e/o documentate sostenute in
nome e per conto dell’Associazione stessa.
Art.
4 – Perdita della qualifica di socio
Si
perde la qualità di socio:
a)
per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio
Direttivo, con effetto giuridico dalla ratifica della delibera
consiliare e con effetto economico dall’anno successivo alla
comunicazione stessa;
b)
per decesso del socio;
c)
per esclusione, deliberata con decisione del Consiglio
Direttivo, nel caso di comportamento lesivo della dignità e
degli scopi sociali dell’Associazione, ovvero quando
contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto. Fatte salve le
condizioni di appello all’Assemblea;
d)
per morosità della quota associativa annuale;
e)
per ogni altra causa prevista per legge.
Art.
5 Patrimonio Sociale
Ai
sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 117/17- CTS, il
patrimonio è costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
b)
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c)
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Per
quanto sopra espresso, le Entrate sono costituite:
a)
dalle quote associative;
b)
dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o
partecipazioni ad esse;
c)
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale.
E’
fatto divieto della distribuzione anche indiretta del patrimonio
utile, avanzi di gestione, fondi e riserve, per quanto previsto
dall’art. 8 comma 2 del CTS.
Art.
6 – Organi dell’Associazione
Sono
organi dell’Associazione:
a)
l’Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo.
c)
Organo di controllo, quale il Collegio Sindacale o i Revisori
dei Conti, quest’ultimo anche in forma uninominale.
Art.
7 – Assemblea
L’Assemblea,
regolarmente costituita dai soci di cui all’art.3, rappresenta
l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, che
prese in conformità alla legge ed al presente statuto,
obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le
competenze inderogabili dell’Assemblea fanno capo all’art.
25 del D.lgs. 117/17-
CTS.
L’Assemblea
può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in
Italia.
I
Soci dell’Associazione partecipano alle assemblee con pieno
diritto di voto.
E’
ammesso il voto per delega, per la quale ogni socio non può
esserne portatore di più di una.
L’assemblea
è convocata dal Presidente quando ritenuta opportuna e/o
necessaria e, obbligatoriamente entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale precedente per relazionare e
deliberare sul relativo bilancio consuntivo e sul bilancio
preventivo per l’esercizio successivo.
L’assemblea
dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta
– con l’indicazione degli argomenti da trattare – da
almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Art.
8 – Convocazione e quorum
L’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante
comunicazioni scritte recapitate ai soci a mezzo posta e-mail,
annotata sul libro soci, almeno otto giorni prima della data
della riunione; la comunicazione dovrà indicare la data
dell’eventuale seconda convocazione, che può avvenire lo
stesso giorno a distanza di almeno un’ora dalla prima. La
convocazione deve contenere l’Ordine del giorno ed il luogo
ove si terrà la riunione.
Per
la validità delle riunioni, siano esse ordinarie che
straordinarie, è necessaria per la prima convocazione la
presenza del cinquanta per cento più uno dei soci aventi
diritto al voto, deliberando col voto favorevole della medesima
maggioranza (50% +1 voto) dei presenti.
In
seconda convocazione, sia l’assemblea ordinaria che quella
straordinaria, sono
validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e
deliberano validamente con il voto favorevole del cinquanta per
cento più uno dei presenti, eccezione fatta per quanto
previsto dall’art.13 del presente statuto.
Le
Assemblee, siano esse ordinarie che straordinarie, sono
presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza
dal Vicepresidente; in caso di assenza anche di quest’ultimo,
dal più anziano dei Consiglieri.
Art.
9 – Presidente dell’Associazione
Il
Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione vengono
eletti a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti nella
riunione auto convocata subito dopo l’elezione del Consiglio.
Al
Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione
in tutti i rapporti con i terzi.
Il
Vicepresidente sostituirà il Presidente in tutte le sue
funzioni in caso di assenza o impedimento.
Art.
10 – Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di cinque ad un
massimo di undici membri secondo quanto deliberato
dall’Assemblea all’atto della sua elezione, a norma
dell’art. 26 co.1 e 2 del D.lgs. 117/17- CTS.
Oltre
ai Consiglieri eletti dall’Assemblea, si aggiungerà sempre ai
Consiglieri eletti, con medesimi diritti e doveri, il Direttore
del Museo Regionale “Agostino Pepoli”.
I
componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per la
durata di quattro anni e potranno essere rieletti.
Il
Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 26 comma 7 del D.lgs.
117/17- CTS, e specificatamente il Presidente è investito di
tutti i più estesi poteri per la determinazione
e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e per
l’esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano
ritenute attinenti allo scopo dell’Associazione. Tutte le
attività volte a promuovere l’immagine del Museo Regionale
“Agostino Pepoli” e/o da realizzarsi nella struttura museale,
dovranno essere sottoposte all’approvazione del Direttore del
Museo, nella sua qualità.
Per
tali scopi il Consiglio potrà avvalersi della collaborazione
dei Soci e/o di persone esterne all’Associazione, ai sensi
dell’art. 26 comma 3-4-5 del CTS, relativamente ai seguenti
argomenti ed attività:
-
Costituzione di particolari gruppi di lavoro per l’assistenza
o la consulenza alle donazioni o di lasciti al Museo Pepoli,
attività editoriale, convegni di studio e di promozione
attinenti all’oggetto sociale, consulenze specifiche per
modifiche statutarie, suggerimenti per l’attività
dell’Associazione, da sottoporre al giudizio dell’Assemblea,
partecipazione ad Enti, Comitati, Associazioni aventi scopo di
incrementare l’attività del Museo Regionale “ Agostino
Pepoli”.
Il
Consiglio è convocato dal Presidente, anche per il tramite del
Segretario, con preavviso di cinque giorni, anche per fax o per
e-mail; la seduta sarà valida con la presenza di almeno la metà
dei suoi componenti; nei casi urgenti è consentita la
convocazione con preavviso di 24 ore; in ogni caso l’adunanza
è valida, anche senza preavviso, con la presenza di tutti i
Consiglieri.
Le
delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale
il voto del Presidente.
In
caso di interruzione del mandato prima della scadenza naturale,
il Consigliere uscente viene sostituito dal primo dei non
eletti in sede di originaria nomina fino alla scadenza del suo
mandato, fatta salva la ratifica nella prima assemblea
utile dei soci.
Art.
11 – Segretario
Il
Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli stessi
componenti; è ammessa – in caso di impossibilità di tutti i
componenti – la nomina di un socio non facente parte del
Consiglio.
In
ogni caso il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio;
se a tale carica è stato nominato un semplice socio, non avrà
diritto al voto.
Il
Segretario, su disposizione del Presidente, provvede alla
convocazione del Consiglio ed eventualmente di gruppi di lavoro,
cura l’esecuzione delle deliberazioni ed ha la responsabilità
organizzativa dell’Associazione, svolgendo anche gli atti di
contabilità delle entrate e dei pagamenti eseguiti per
l’attività dell’Associazione stessa.
Art.
12 – Mezzi di funzionamento
Rendiconto
e Bilancio
L’Associazione
trae i suoi mezzi di funzionamento dalle quote annuali dei soci,
dalle contribuzioni e dalle elargizioni, donazioni, offerte ed
eventuali lasciti, nonché da qualsiasi altra contribuzione a
suo vantaggio.
L’Anno
sociale inizia con il primo gennaio e si chiude il trentuno
dicembre di ogni anno, nella prima Assemblea dell’anno, il
Consiglio Direttivo presenterà, in aggiunta a quanto previsto
all’art.7 del presente statuto, uno specifico rendiconto
complessivo della gestione sociale, che sarà sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea medesima, quanto sopra in
osservanza alle disposizioni dell’art. 13 comma 1 e 2 del
D.lgs. 117/17 del CTS.
Le
somme versate, siano esse per la quota sociale annuale
d’adesione all’associazione, siano esse per le quote
straordinarie, rappresentano un versamento
vincolante a sostegno economico del sodalizio che non
costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi e non sono in alcun modo rimborsabili
o trasmissibili. Fatte salve le disposizioni di cui all’art.
14 comma 1 e 2 del CTS al superamento dei soggetti limiti
Il
rendiconto economico e finanziario dell’associazione, con
distinzione tra quella attinente all’attività direttamente
connessa, deve contenere una sintesi descrittiva dei beni,
contributi e lasciti ricevuti.
L’Organo
di amministrazione, per quanto previsto dall’art. 13 del CTS,
documenta in apposita relazione, ovvero in un’annotazione in
calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa, il
carattere strumentale delle attività di cui all’art. 6 del
CTS.
Indipendentemente
dalla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale,
l’associazione, per ogni attività occasionale di raccolta
pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e
separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Tutte
le cariche sociali dell’Associazione, compresa quella di
Segretario, saranno svolte a titolo gratuito, fatto salvo il
rimborso delle spese eventualmente anticipate e documentate dai
Consiglieri o delegati, spese che dovranno essere supportate da
fatture, ricevute o documenti equivalenti.
Art.
13 - Scioglimento dell’Associazione
Lo
scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato
dall’Assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione
ai sensi dell’art. 2368 c.c. e seguenti,
ovvero in seconda convocazione ai sensi dell’art. 2369 comma
5, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
In
caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno
o più liquidatori, anche non soci.
Art.
14 – Destinazione del patrimonio
Il
patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione non è
divisibile fra gli associati, ma devoluto ad altre
organizzazioni di utilità sociale che operano con analogo scopo
sociale sul territorio locale od in alternativa destinato a
scopo di tipo benefico.
Si
rendono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui
all’art 8 del D.Lgs. 117/17- CTS
Art.
15 - Controversie
La
decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli
associati o tra costoro e l’associazione o gli organi della
stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili
con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui
due da nominare da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo
di comune accordo.
In
caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il
Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di
eseguire la nomina del terzo arbitro. Gli arbitri decidono entro
60 giorni dalla nomina.
Art.
16 – Norme di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle
disposizioni del Codice del Terzo Settore ai sensi e per gli
effetti del Decreto Legislativo del 03/07/2017, n. 117
Letto,
confermato e sottoscritto in Trapani dall’Assemblea dei Soci
del 22 maggio 2019.
Il
presente atto viene redatto in forma privata tra i comparenti
che ne accettano i contenuti e, contestualmente, dichiarano di
avvalersi delle disposizioni in materia di Associazioni senza
scopo di lucro, nonché delle Organizzazioni di volontariato
previste dal Codice che regolamenta gli Enti del Terzo Settore,
quale ente non economico senza personalità giuridica, esentate
dalla forma pubblica. Viene redatto in duplice originale per la
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente di
Trapani e posto agli atti dell’Associazione.
Atto
esente dall’imposta di bollo e di registro, ai sensi
dell’art. 82 D.Lgs 117/17 e D.Lgs. 105/2018, che si compone di
14 facciate fin qui dattiloscritte.
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